Sez. 1, Sentenza n. 15878 del 09/01/2007 Ud. (dep. 19/04/2007) Rv. 236427 - 01
IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - IN GENERE | Grave disturbo della personalità - Riconducibilità alla condotta delittuosa - Motivazione - Applicazione delle regole della scienza medica e delle regole di comune esperienza - Contraddittorietà - Vizio di motivazione.
IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - IN GENERE
In tema di imputabilità, qualora il giudice abbia ritenuto sussistente un grave disturbo della personalità dell'imputato (nella specie, "paranoide") alla luce delle valutazioni medico-legali, ma abbia poi escluso la riconducibilità della condotta delittuosa (nella specie, omicidiaria) a tale disturbo, dissentendo dalle conclusioni dei periti e facendo ricorso non già alle regole della scienza, ma a quelle di comune esperienza, si verifica una intrinseca contraddizione del percorso argomentativo della decisione e quindi il vizio di illogicità della motivazione della sentenza.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 85 CORTE COST., Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Pen. art. 89 CORTE COST., Cod. Pen. art. 606 lett. E
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)