Sez. 3, Sentenza n. 1956 del 23/02/1991 (Rv. 471069 - 01)
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Prelazione (diritto di) - Trasferimento a titolo oneroso - In genere. | Sublocazione - Titolarità del diritto da parte del subconduttore.
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Prelazione (diritto di) - Trasferimento a titolo oneroso - In genere.
Nel caso in cui l'immobile destinato all'esercizio di una delle attività di cui all'art. 27 della legge sull'equo canone sia stato sub-locato dal conduttore, il diritto di prelazione previsto dall'art. 38 della predetta legge nel caso in cui il locatore intenda vendere il bene locato, spetta al subconduttore che abbia allocato una propria azienda nell'immobile e vi eserciti la relativa attività commerciale e non anche, né più, a quel conduttore (sublocatore) che ha assunto un mero ruolo di intermediario nel rapporto di locazione senza utilizzare o godere direttamente l'immobile con l'esercizio di una delle attività la cui tutela il legislatore ha avuto di mira sia con il diritto di prelazione che con quello all'indennità per la perdita dell'avviamento, al quale l'istituto della prelazione è strettamente connesso. V Cass. 20 febbraio 1990 n. 1261 rv. 465431
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)