Sez. 6, Sentenza n. 5913 del 25/01/1982 Ud. (dep. 12/06/1982) Rv. 154229 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO - IN GENERE LEGITTIMAZIONE DELL'ENTE PUBBLICO A COSTITUIRSI PARTE CIVILE - SUSSISTENZA.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO - IN GENERE LEGITTIMAZIONE DELL'ENTE PUBBLICO A COSTITUIRSI PARTE CIVILE - SUSSISTENZA.*
L'interesse protetto dalla norma incriminatrice dell'art. 324 cod. pen. è costituito in via primaria dal prestigio della pubblica amministrazione; non può tuttavia escludersi che l'atto della pubblica amministrazione, col quale il pubblico ufficiale mostri di curare un interesse privato, possa ledere anche il diritto di un terzo estraneo cagionandogli un danno risarcibile e facendogli conseguentemente acquisire la legittimazione a costituirsi parte civile. Legittimazione che, a maggior ragione deve riconoscersi allo stesso ente pubblico cui il funzionario infedele appartiene e che abbia visto lesi dal comportamento del pubblico ufficiale gli interessi pubblici di cui esso ente è portatore. (Conf mass n 127116).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 91 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)