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Sez. 2, Sentenza n. 6005 del 12/11/1982 (Rv. 423733 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE - PATTO DI PRELAZIONE - NATURA OBBLIGATORIA - EVENTUALE TRASCRIZIONE DI DETTO PATTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1982-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423733-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE - PATTO DI PRELAZIONE - NATURA OBBLIGATORIA - EVENTUALE TRASCRIZIONE DI DETTO PATTO - IRRILEVANZA.*

L'eventuale trascrizione del patto di prelazione nulla aggiunge alla sua ordinaria efficacia, che è puramente obbligatoria, e non può quindi rendere opponibile al terzo acquirente il mero diritto di credito ad ottenere la preferenza nell'eventualità di una compravendita, che il promissario vanta contro lo stipulante. (Conf 1760/69, mass n 340808).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 2645

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)