Sez. 3, Sentenza n. 14645 del 15/10/2002 (Rv. 557889 - 01)
VENDITA - PATTO DI PRELAZIONE | Trascrizione - Effetti della trascrizione - In Genere - Vendita - Patto di prelazione - Natura obbligatoria - Eventuale trascrizione - Irrilevanza.
VENDITA - PATTO DI PRELAZIONE
Il patto di preferenza nella vendita ha ad oggetto una prestazione che si sostanzia nel contenuto tipico di un diritto di credito, sicché non deve essere trascritto e, se trascritto, la sua efficacia meramente obbligatoria non muta in efficacia reale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2645, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1322
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)