Sez. 2, Sentenza n. 2613 del 22/02/2001 (Rv. 544068 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA | Domanda di esecuzione in forma specifica formulata in citazione - Violazione degli obblighi nascenti dal contratto preliminare - Alienazione ad un terzo del bene promesso in vendita - Pagamento di una somma pari al costo necessario alla reintegrazione in natura della lesione - Successiva domanda formulata in corso di giudizio - "Emendatio libelli" - Configurabilità - "Mutatio libelli" - Esclusione.
RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA
Il soggetto che abbia agito quale titolare di un patto di prelazione per l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ. del contratto preliminare concluso a seguito dell'accettazione della "denuntiatio" da parte del soggetto obbligato, una volta divenuto definitivo l'acquisto della proprietà da parte del terzo cui l'immobile è stato alienato può proporre ai sensi degli artt. 183 e 184 cod. proc. civ. domanda di risarcimento del danno, senza che ciò comporti una "mutatio libelli" , posto che la reintegrazione per equivalente rappresenta un sostitutivo legale della reintegrazione del patrimonio del creditore in forma specifica, mediante la restituzione dell'"eadem res debita".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1331, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)