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Sez. 1, Sentenza n. 7476 del 20/04/2004 (Rv. 574217 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Espulsione amministrativa - Divieto - Convivenza con parenti o con il coniuge di nazionalità italiana - Regime probatorio - Ordinario - Prova orale - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2004-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574217-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

La convivenza dello straniero con parenti entro il quarto grado o con il coniuge di nazionalità italiana, (in presenza della quale l'art. 19, comma secondo, lettera c), del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, non consente l'espulsione amministrativa), è soggetta al regime probatorio ordinario, sicché lo straniero può fornirne la dimostrazione anche con prova orale, non avendo alcun rilievo ed alcuna incidenza, in proposito, l'obbligo della comunicazione scritta, alla autorità di P.S., di alloggio, ospitalità o lavoro, che l'art. 7 dello stesso testo unico pone a carico del soggetto "ospitante", e la cui inosservanza è colpita da sanzione amministrativa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)