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Sez. 1, Sentenza n. 12227 del 20/08/2003 (Rv. 569282 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Espulsione amministrativa - Divieto - Straniero convivente con il coniuge di nazionalità italiana - Convivenza - Requisiti - Mancanza di separazione legale - Insufficienza - Non intervenuta separazione di fatto - Accertamento - Necessità.
Stato
decisa il 2003-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569282-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

Ai fini del riconoscimento della sussistenza del divieto di espulsione amministrativa previsto dall'art. 19, comma secondo, lettera c), del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, a beneficio dello straniero convivente con il coniuge di nazionalità italiana, la ricorrenza del requisito della convivenza non può essere desunta esclusivamente dalla mancanza di separazione legale fra detti coniugi, occorrendo accertare altresì che non risulti intervenuta neppure separazione di fatto fra gli stessi, così da determinare la cessazione dei rapporti materiali e spirituali che sono alla base della comune organizzazione domestica.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)