Sez. L, Sentenza n. 3697 del 28/05/1983 (Rv. 428602 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - DOMANDA DI RENDITA DA INVALIDITÀ DERIVANTE DA TECNOPATIA DIVERSA DA QUELLA DEDOTTA NELLA DOMANDA ORIGINARIA - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - INAMMISSIBILITÀ - SOPRAVVENIENZA DI UNA NUOVA NORMATIVA AMPLIATIVA DELLA ELENCAZIONE DELLE LAVORAZIONI RILEVANTI - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - DOMANDA DI RENDITA DA INVALIDITÀ DERIVANTE DA TECNOPATIA DIVERSA DA QUELLA DEDOTTA NELLA DOMANDA ORIGINARIA - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - INAMMISSIBILITÀ - SOPRAVVENIENZA DI UNA NUOVA NORMATIVA AMPLIATIVA DELLA ELENCAZIONE DELLE LAVORAZIONI RILEVANTI - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
La domanda di rendita da Invalidità derivante da tecnopatia che abbia origine diversa da quella dedotta a fondamento della domanda originaria, involgendo accertamenti di fatto diversi da quelli che hanno formato oggetto del giudizio di primo grado, non può essere proposta per la prima volta nel giudizio di appello, indipendentemente dalla circostanza che nelle more di questo sia sopravvenuta una normativa (d.P.R. 9 giugno 1975 n. 482) ampliativa della elencazione delle lavorazioni considerate ai fini della indennizzabilità, della quale si chieda l'applicazione. (V 4430/82, mass n 422419; (V 4528/81, mass n 415237; (V 4500/78, mass n 394170).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST., DPR 09/06/1975 num. 482 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)