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Sez. 3, Sentenza n. 1412 del 23/02/1983 (Rv. 426234 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE - CONTROVERSIE IN MATERIA DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA OBBLIGATORIE - CONTROVERSIA PROMOSSA DAL LAVORATORE INFORTUNATO SUL LAVORO PER OTTENERE NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRETTO DANNEGGIANTE, IL MAGGIOR DANNO PATITO RISPETTO ALL'INDENNIZZO LIQUIDATO DALL'ENTE PREVIDENZIALE - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426234-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE - CONTROVERSIE IN MATERIA DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA OBBLIGATORIE - CONTROVERSIA PROMOSSA DAL LAVORATORE INFORTUNATO SUL LAVORO PER OTTENERE NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRETTO DANNEGGIANTE, IL MAGGIOR DANNO PATITO RISPETTO ALL'INDENNIZZO LIQUIDATO DALL'ENTE PREVIDENZIALE - INCLUSIONE.*

A norma dell'art. 442 e 444 cod. proc. civ. - nel testo modificato dalla legge 11 agosto 1973 n. 533 - al pretore, quale giudice del lavoro compete la cognizione anche della controversia, in cui il lavoratore infortunato sul lavoro richieda, nei confronti del datore di lavoro e del diretto danneggiante, il maggior danno patito rispetto all'indennizzo ottenuto dall'ente previdenziale a norma del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1142, atteso che a termini della riferita normativa la specificata Competenza trova applicazione oltreché nelle cause derivanti dall'applicazione delle norme riguardanti assicurazioni sociali e gli infortuni sul lavoro, nonché le malattie professionali, gli assegni familiari ed ogni altra Forma di previdenza ed assistenza obbligatoria, anche per quelle in cui gli interessi dei quali si chieda la tutela giudiziale siano sorti in diretta dipendenza del rapporto di lavoro, si da trovare in esso la base ineliminabile e caratterizzante. (V 1034/80, mass n 404496; (V 319/79, mass n 396400).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)