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Sez. L, Sentenza n. 1034 del 13/02/1980 (Rv. 404496 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE - CONTROVERSIA INDIVIDUALE DI LAVORO - NOZIONE - CONTROVERSIA PROMOSSA DALL'INVENTORE PER IL COMPENSO DELLA ATTIVITA INVENTIVA SVOLTA NELL'ESECUZIONE O NELL'ADEMPIMENTO DI UN RAPPORTO DI LAVORO - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404496-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE - CONTROVERSIA INDIVIDUALE DI LAVORO - NOZIONE - CONTROVERSIA PROMOSSA DALL'INVENTORE PER IL COMPENSO DELLA ATTIVITA INVENTIVA SVOLTA NELL'ESECUZIONE O NELL'ADEMPIMENTO DI UN RAPPORTO DI LAVORO - INCLUSIONE.*

E controversia individuale di lavoro non solo quella in cui si discute dell'esistenza, del modo di essere e degli effetti di un rapporto di lavoro subordinato, ma anche quella in cui gli interessi dei quali si chiede la tutela giudiziale siano sorti in diretta dipendenza del detto rapporto, che, lungi dal presentarsi come mera occasione, ossia come circostanza esterna che ne ha soltanto favorito l'insorgere, ne costituisca invece la base ineliminabile e caratterizzante. E, pertanto, riconducibile nell'ambito delle controversie di lavoro la fattispecie prevista dall'art 23, secondo comma, RD 29 giugno 1939 n 1127 (tu delle Disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali) in tema di compenso dell'attivita inventiva svolta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, in quanto il rapporto di lavoro costituisce il presupposto necessario perche la invenzione stessa riceva il previsto trattamento giuridico, che e dettato in funzione del nesso di causalita tra lavoro prestato ed invenzione realizzata. (V 2276/79, mass n sulla seconda parte; (V 210/76, mass n 378867 sulla prima parte; (V 1381/74, mass n).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2590, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)