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Sez. 1, Sentenza n. 3329 del 15/12/1989 Cc. (dep. 23/01/1990) Rv. 185213 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - DIVIETO DI ESTRADIZIONE PER REATO POLITICO - NOZIONE DI "REATO POLITICO" - COINCIDENZA CON QUELLA DI CUI ALL'ART. 8 COMMA TERZO COD. PEN. - ESCLUSIONE - RAGIONI - INDICAZIONE.*
Stato
decisa il 1989-12-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/185213-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - DIVIETO DI ESTRADIZIONE PER REATO POLITICO - NOZIONE DI "REATO POLITICO" - COINCIDENZA CON QUELLA DI CUI ALL'ART. 8 COMMA TERZO COD. PEN. - ESCLUSIONE - RAGIONI - INDICAZIONE.*

Ai fini dell'estradizione il concetto di delitto politico non coincide con quello dell'art. 8 cod. pen. a causa del diverso piano di operatività nel quale lo stesso funziona nelle due distinte ipotesi (nel codice è definito in funzione repressiva, mentre nelle norme costituzionali che vietano l'estradizione per reati politici è assunto a garanzia della persona umana entro i limiti in cui tale garanzia è costituzionalmente giustificabile), che rende giuridicamente contrastante l'applicazione di una norma creata nello intento di attuare una maggiore repressione del delitto politico, in una prospettiva inversa di limitazione del diritto punitivo dello stato straniero. (V mass n 180899).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10 com. 4, Costituzione art. 26 com. 2, Cod. Pen. art. 8 com. 3, Cod. Pen. art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)