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Sez. U, Sentenza n. 304 del 03/02/1967 (Rv. 326131 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - CONSIGLIO DI STATO - LIMITI - ERRONEA APPLICAZIONE DI LEGGE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1967-02-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326131-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - CONSIGLIO DI STATO - LIMITI - ERRONEA APPLICAZIONE DI LEGGE - ESCLUSIONE.*

Il ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione contro le decisioni del consiglio di stato e ammesso soltanto per motivi attinenti alla giurisdizione a norma degli art.111 della Costituzione, 362 cod. proc.civ. e 48 T. U. 1054 del 1924 tali motivi ricorrono soltanto quando il consiglio di stato esorbitando dai confini tracciati dalla legge alla sua attivita esteriore, abbia giudicato sopra materie sottratte ad ogni autorita giurisdizionale e riservate al legislatore o all'amministrazione attiva. In particolare non si puo inquadrare nel concetto di eccesso di potere giurisdizionale, sotto il profilo della invasione del potere legislativo, la ipotesi di erronea applicazione della legge al caso singolo, poiche la attivita di interpretazione della legge, anche se in ipotesi erronea, rimane pur sempre compresa nell'ambito della attivita demandata al giudice dall'ordinamento statuale.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 48

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)