Sez. U, Ordinanza n. 11091 del 15/07/2003 (Rv. 565114 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO | Eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore - Figura di rilievo meramente teorico - Configurabilità - Fondamento - Attività interpretativa del giudice - Portata e ambito.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO
In tema di limiti al sindacato delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, l'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore è figura di rilievo meramente teorico, in quanto - postulando che il giudice applichi, non la norma esistente, ma una norma da lui creata - può ipotizzarsi solo a condizione di poter distinguere un'attività di produzione normativa inammissibilmente esercitata dal giudice, da un'attività interpretativa, la quale non ha una funzione meramente euristica, ma si sostanzia in un'opera creativa della volontà della legge nel caso concreto.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 101, Costituzione art. 111, Preleggi art. 12, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)