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Sez. U, Sentenza n. 1552 del 26/04/1977 (Rv. 385264 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - LIMITI DELLA COMPETENZA GIURISDIZIONALE - AZIONE GIUDIZIARIA - FUNZIONE - ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DEL CONTRIBUENTE - DECLARATORIA D'INEFFICACIA DELL'ATTO DI IMPOSIZIONE - POTERE - DOVERE DELL'AGO.*
Stato
decisa il 1977-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385264-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - LIMITI DELLA COMPETENZA GIURISDIZIONALE - AZIONE GIUDIZIARIA - FUNZIONE - ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DEL CONTRIBUENTE - DECLARATORIA D'INEFFICACIA DELL'ATTO DI IMPOSIZIONE - POTERE - DOVERE DELL'AGO.*

In materia tributaria, l'Azione giudiziaria proposta dinanzi al tribunale dopo il procedimento avanti alle commissioni tributarie costituisce un rimedio particolare che, in quanto trae origine da una situazione obbiettivamente diversa da quella costituente la premessa del giudizio svoltosi innanzi alle commissioni tributarie, sorge formalmente e sostanzialmente autonomo ed ha per oggetto non gia il giudizio sulla formazione dell'atto di imposizione del tributo, bensi quello sulla produttivita di effetti, nella sfera patrimoniale del contribuente, di un atto di imposizione tributaria divenuto definitivo. Ne consegue che, in caso di accoglimento della domanda del contribuente, il giudizio innanzi al giudice ordinario deve risolversi - non con l'annullamento dell'atto di imposizione, non consentito dall'autorita giudiziaria ordinaria - ma con la declaratoria di improduttivita di effetti dell'atto medesimo. (Conf 2424/76, mass n 381208).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 22 CORTE COST., Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)