Sez. U, Sentenza n. 2424 del 28/06/1976 (Rv. 381208 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - LIMITI DELLA COMPETENZA GIURISDIZIONALE - AZIONE GIUDIZIARIA - FUNZIONE - ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DEL CONTRIBUENTE - PRONUNCIA DELL'AGO - DECLARATORIA D'INEFFICACIA DELL'ATTO D'IMPOSIZIONE - FATTISPECIE.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - LIMITI DELLA COMPETENZA GIURISDIZIONALE - AZIONE GIUDIZIARIA - FUNZIONE - ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DEL CONTRIBUENTE - PRONUNCIA DELL'AGO - DECLARATORIA D'INEFFICACIA DELL'ATTO D'IMPOSIZIONE - FATTISPECIE.*
In materia tributaria, l'Azione giudiziaria proposta dinanzi al tribunale dopo il procedimento avanti alle commissioni tributarie costituisce un rimedio particolare che, in quanto trae origine da una situazione obbiettivamente diversa da quella costituente la premessa del giudizio svoltosi innanzi alle commissioni tributarie, sorge formalmente e sostanzialmente autonomo ed ha per oggetto non gia il giudizio sulla formazione dell'atto di imposizione del tributo, bensi quello sulla produttivita di effetti, nella sfera patrimoniale del contribuente, di un atto di imposizione tributaria divenuto definitivo. Ne consegue che, in caso di accoglimento della domanda del contribuente, il giudizio innanzi al giudice ordinario deve risolversi - se non con l'annullamento dell'atto di imposizione, non consentito all'autorita giudiziaria ordinaria - con la declaratoria di improduttivita di effetti dell'atto medesimo. (nella specie, l'amministrazione ricorrente osservava che, trattandosi di una questione di diritto pregiudiziale alla valutazione, il giudice avrebbe dovuto non gia pronunciarsi sulla illegittimita dell'accertamento, ma limitarsi a risolvere la questione anzidetta, cosi come avviene nel procedimento innanzi alle commissioni tributarie, quando la questione di diritto, pregiudiziale rispetto a quella concernente la Determinazione del valore, viene devoluta alla Competenza dell'apposita Sezione di diritto della commissione provinciale. Le Sezioni Unite, nel confutare tale osservazione, hanno enunciato il principio espresso dalla massima che precede).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 22 CORTE COST., Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)