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Sez. 2, Sentenza n. 9458 del 19/05/2004 (Rv. 572934 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE | Preliminare di vendita di un bene in comunione - Obbligazione di prestare il consenso da parte dei promittenti venditori - Natura - Solidarietà - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze in tema di atti interruttivi della prescrizione nei confronti di uno solo dei promittenti.
Stato
decisa il 2004-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572934-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE

Poiché, secondo l'art. 1292 cod.civ., l'obbligazione è in solido quando più debitori sono tutti obbligati per la medesima prestazione, in modo che ciascuno di essi può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri, nell'ipotesi del contratto preliminare di vendita di un bene in comunione l'obbligazione posta a carico dei promittenti venditori di stipulare il contratto definitivo non ha natura solidale, in quanto non è unica la prestazione del consenso che, dovendo essere adempiuta singolarmente da parte di ciascuno dei comproprietari per la rispettiva quota, ha carattere infungibile. Ne consegue che gli atti interruttivi della prescrizione posti nei confronti di un solo dei promittenti non hanno efficacia contro gli altri.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1100

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)