Sez. 3, Sentenza n. 26042 del 29/11/2005 (Rv. 585736 - 01)
FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA CREDITORE E FIDEJUSSORE - IN GENERE - BENEFICIO DI ESCUSSIONE - LITISCONSORZIO | Mancanza del "beneficium excussionis" - Obbligazione del fideiussore - Natura - Obbligazione solidale - Conseguenze - Interruzione della prescrizione contro uno dei condebitori - Estensione nei confronti del condebitore solidale - Configurabilità.
FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA CREDITORE E FIDEJUSSORE - IN GENERE - BENEFICIO DI ESCUSSIONE - LITISCONSORZIO
Se non è stato pattuito il "beneficium excussionis", l'obbligazione del fideiussore, pur avendo carattere accessorio e pur essendo subordinata all'inadempimento del debitore principale, è solidale con quella di quest'ultimo e non può essere considerata, quindi, nè sussidiaria nè eventuale. Ne consegue l'applicabilità della disposizione, prevista per le obbligazioni in solido, di cui all'art. 1310 cod. civ., per la quale l'atto interruttivo contro uno dei condebitori in solido determina l'interruzione permanente della prescrizione anche nei confronti dei condebitori.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1944, Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 2945
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)