Sez. L, Sentenza n. 9981 del 11/10/1990 (Rv. 469439 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - RETRIBUZIONE GIORNALIERA - CLAUSOLA CONTRATTUALE RELATIVA ALLA SUA DETERMINAZIONE ADOTTANDO COME DIVISORE IL NUMERO TRENTA ANZICHÉ VENTISEI - LICEITÀ - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - RETRIBUZIONE GIORNALIERA - CLAUSOLA CONTRATTUALE RELATIVA ALLA SUA DETERMINAZIONE ADOTTANDO COME DIVISORE IL NUMERO TRENTA ANZICHÉ VENTISEI - LICEITÀ - FATTISPECIE.*
Le clausole della contrattazione collettiva, che per determinare la retribuzione giornaliera adottino come divisore della retribuzione mensile il numero trenta anziché ventisei, sono legittime. (principio affermato in controversia - fra un'azienda municipalizzata di trasporti ed un proprio dipendente - relativa, in particolare, alla Determinazione della retribuzione per il lavoro prestato in festività infrasettimanali e dell'indennità per il mancato godimento delle ferie). (Conf 888/90, mass n 465204; (Conf 573/90, mass n 465039).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2107, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)