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Sez. 1, Sentenza n. 10725 del 02/12/1996 (Rv. 500963 - 01)

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Stato
decisa il 1996-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500963-01

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La costituzione dl fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia (artt. 167 ss. cod. civ.) non può essere intesa come adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto tipico di liberalità, anche quando i coniugi conferiscano beni di proprietà comune, il quale, allorché la famiglia si sia dissolta a seguito di separazione dei coniugi, non ha altra finalità che quella di sottrarre alla garanzia patrimoniale generica (art. 2740 cod.civ.) i beni costituiti nel fondo medesimo, con la conseguenza che, ove la stipulazione dell'indicato atto sia avvenuta nel periodo "sospetto", esso è suscettibile di revocatoria fallimentare, a norma dell'art. 64 legge fall. in caso di fallimento di uno dei coniugi.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 64, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 64, Cod. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2740

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)