Sez. 3, Sentenza n. 685 del 04/11/1983 Ud. (dep. 26/01/1984) Rv. 162343 - 01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O DI RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - ESPORTAZIONE DI TITOLI DI CREDITO - CONTROLLO BANCARIO - NECESSITÀ - ESPORTAZIONE DEL TITOLO PER SOSTITUZIONE O RINNOVO - RAPPORTO DI PROVVISTA AUTORIZZATO - IRRILEVANZA.*
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O DI RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - ESPORTAZIONE DI TITOLI DI CREDITO - CONTROLLO BANCARIO - NECESSITÀ - ESPORTAZIONE DEL TITOLO PER SOSTITUZIONE O RINNOVO - RAPPORTO DI PROVVISTA AUTORIZZATO - IRRILEVANZA.*
L'esportazione di titoli di credito esteri deve sempre avvenire tramite le banche agenti, alle quali è demandato il controllo della regolarità dell'operazione - tale principio si applica anche nel caso di esportazioni strumentali a rinnovi o sostituzioni del primitivo modulo cartolare e nell'ipotesi che il rapporto di provvista, sottostante alla creazione della cambiale, sia stato autorizzato dagli organi valutari. (V mass n 158766).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/03/1976 num. 31 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 04/03/1976 num. 31 art. 6, Legge 30/04/1976 num. 159 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)