Sez. 3, Sentenza n. 3840 del 18/02/1983 Ud. (dep. 28/04/1983) Rv. 158766 - 01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - ESPORTAZIONE ABUSIVA DI CAMBIALI - SUSSISTENZA DI REATO - AUTORIZZAZIONE AL RAPPORTO COMMERCIALE CON L'ESTERO - IRRILEVANZA - ESPORTAZIONE DI TITOLI DI CREDITO - NECESSITÀ DI AUTORIZZAZIONE.*
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - ESPORTAZIONE ABUSIVA DI CAMBIALI - SUSSISTENZA DI REATO - AUTORIZZAZIONE AL RAPPORTO COMMERCIALE CON L'ESTERO - IRRILEVANZA - ESPORTAZIONE DI TITOLI DI CREDITO - NECESSITÀ DI AUTORIZZAZIONE.*
L'esportazione non autorizzata di cambiali (pagherò o tratte accettate) in lire o valuta estera, inviate (o tentate di inviare) all'estero da un residente o da un non residente, le quali comportano un Obbligo principale o di regresso a carico di un residente, integra oggettivamente il reato previsto dall'art. 1 d.l. 4 marzo 1976, n. 31 conv. In legge 30 aprile 1976, n. 159 e successive modif., indipendentemente dall'esistenza e validità di un rapporto causale sottostante e dal fatto che l'importazione od esportazione delle merci, che costituiscono il rapporto di provvista dell'Obbligo cambiario, siano state autorizzate dall'autorità amministrativa. L'elemento intenzionale del reato, di conseguenza, si esaurisce nella coscienza e volontà dell'agente di esportare titoli di credito, non muniti della prescritta autorizzazione, senza denunziarne il possesso all'autorità doganale di frontiera, non occorrendo alcun dolo specifico di fraudolenta esportazione di capitali, di titoli di credito od, in genere, di mezzi di pagamento.*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/03/1976 num. 31 art. 1 CORTE COST., Legge 30/04/1976 num. 159 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)