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Sez. 3, Sentenza n. 11070 del 15/07/2003 (Rv. 565100 - 01)

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - SENTENZE | Procedimento dinanzi al giudice di pace - Rinvio d'ufficio dell'udienza di comparizione alla prima udienza utile - Obbligo di comunicazione alle parti a carico del cancelliere - Insussistenza.
Stato
decisa il 2003-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565100-01

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - SENTENZE

Il rinvio d'ufficio di una udienza del giudice di pace, comunicato mediante avviso sulla porta dell'aula d'udienza anziché mediante una delle forme previste dagli artt. 136 cod. proc. civ. e 45 disp. att. cod. proc. civ., non comporta la nullità della sentenza e di tutte le attività ivi svolte nonché delle attività successive, qualora esso sia stato effettuato alla successiva udienza utile già prevista nel calendario del giudice, in quanto in questo caso l'onere di informazione è a carico delle parti, in applicazione dell'art. 57 disp. att. cod. proc. civ., applicabile anche all'udienza di trattazione dinanzi al giudice di pace, che è tendenzialmente coincidente, quanto a struttura, con l'udienza di prima comparizione dinanzi al giudice unico.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 320 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 45 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 57, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 57

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)