Sez. 3, Sentenza n. 5758 del 10/03/2009 (Rv. 607051 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO | Assegnazione della causa ad altro giudice - Rinvio d'ufficio dell'udienza già fissata - Omesso avviso alle parti - Conseguenze - Violazione del principio del contraddittorio - Nullità del procedimento e della sentenza.
PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO
La mancata comunicazione al procuratore costituito di una delle parti dell'assegnazione della causa ad altro giudice, e del differimento d'ufficio dell'udienza già fissata ad una udienza non immediatamente successiva, determina la nullità di tutti gli atti successivi del processo e della sentenza che lo conclude, per violazione del principio del contraddittorio di cui all'art. 101 cod. proc. civ. riferibile ad ogni atto o provvedimento ordinatorio dello svolgimento del processo.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 57, Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)