Sez. 3, Sentenza n. 2815 del 04/02/1983 Ud. (dep. 31/03/1983) Rv. 158216 - 01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - REATI VALUTARI - TITOLI DI CREDITO - CAMBIALI - ESPORTAZIONE CLANDESTINA - SUSSISTENZA DEL REATO.*
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - REATI VALUTARI - TITOLI DI CREDITO - CAMBIALI - ESPORTAZIONE CLANDESTINA - SUSSISTENZA DEL REATO.*
L'esportazione clandestina di cambiali configura il reato di cui all'art. 2 legge 23 dicembre 1976, n. 863. Invero le cambiali sono titoli di credito negoziabili non solo all'interno dello stato italiano, ma - di fatto - anche all'estero poiché chiunque, sia esso cittadino italiano o straniero, potrà esercitare il diritto che nel titolo stesso è menzionato. (V mass n 151754; (V mass n 149101; (V mass n 149099).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 19/11/1976 num. 759 CORTE COST., Legge 23/12/1976 num. 863 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 04/03/1976 num. 31 CORTE COST., Legge 30/04/1976 num. 159 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)