Sez. 3, Sentenza n. 684 del 09/11/1981 Ud. (dep. 25/01/1982) Rv. 151754 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE - EMISSIONE - TITOLO INCOMPLETO - RAVVISABILITÀ DELLA EMISSIONE - ECCEZIONE - FATTISPECIE.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE - EMISSIONE - TITOLO INCOMPLETO - RAVVISABILITÀ DELLA EMISSIONE - ECCEZIONE - FATTISPECIE.*
Ai fini legali, emissione di un assegno bancario è lo spossessamento di un titolo, ancorché incompleto, suscettibile di divenire assegno bancario attraverso un riempimento successivo e non soltanto lo spossessamento del titolo completo, tranne che si tratti di un semplice modulo non firmato. (nella specie si è ritenuto che un assegno firmato di lire un milione, senza data, che l'imputato aveva nel momento dell'espatrio, configurasse il reato di tentata esportazione clandestina di valuta). (V mass n 136415; (V mass n 121352; (V mass n 106917).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/03/1976 num. 31 art. 1 CORTE COST., Legge 30/04/1976 num. 159 CORTE COST., Legge 23/12/1976 num. 863 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)