Sez. 2, Sentenza n. 8865 del 28/11/1987 (Rv. 456220 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - PROROGABILITÀ - SOSPENSIONE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI AVVOCATI - CONTROVERSIE RELATIVE - SOSPENSIONE DEI TERMINI DURANTE IL PERIODO FERIALE - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - PROROGABILITÀ - SOSPENSIONE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI AVVOCATI - CONTROVERSIE RELATIVE - SOSPENSIONE DEI TERMINI DURANTE IL PERIODO FERIALE - ESCLUSIONE.*
Il mero richiamo dell'art. 429 cod. proc. civ., contenuto nel d.m. 2 giugno 1982, (approvazione della tariffa dei compensi per gli avvocati), non vale a trasformare la controversia concernente la liquidazione di onorari, dovuti dal cliente ai propri legali per prestazioni professionali, in una "causa di lavoro", come tale non soggetta alla sospensione dei termini nel periodo feriale, in quanto tale sospensione, disposta dalle leggi n. 818 del 1965 e 742 del 1969, è prevista in linea generale e le deroghe all'operatività della stessa, specifiche e tassative (art. 3 legge 742 del 1969), sono di carattere eccezionale ed insuscettibili di applicazione analogica. (V 3662/86, mass n 446560; (V 3469/82, mass n 421455).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., DM 02/06/1982
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)