Sez. L, Sentenza n. 3662 del 30/05/1986 (Rv. 446560 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - PROROGABILITÀ - SOSPENSIONE DEI TERMINI DURANTE IL PERIODO FERIALE - CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA - ART. 3 LEGGE 7 OTTOBRE 1969 N. 742 - ABROGAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1973 N. 533 - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - PROROGABILITÀ - SOSPENSIONE DEI TERMINI DURANTE IL PERIODO FERIALE - CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA - ART. 3 LEGGE 7 OTTOBRE 1969 N. 742 - ABROGAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1973 N. 533 - ESCLUSIONE.*
La disposizione dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, che ha escluso dalla sospensione dei termini nel periodo feriale le controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, non è stata abrogata dalla legge 11 agosto 1973 n. 533 che ha introdotto il nuovo rito del lavoro, sia perché tale ultima legge non ha regolato interamente ed in modo esclusivo la materia del processo del lavoro, sia perché la finalità, perseguita dall'art. 3 citato, di non far subire al processo il ritardo della sospensione feriale si concilia perfettamente con l'esigenza di celerità soddisfatta dal nuovo rito del lavoro; né l'esclusione prevista dall'art. 3 viola i canoni costituzionali degli artt. 3 e 24 cost. Giacché riguarda situazioni la cui particolare natura giustifica la speciale connotazione d'urgenza delle relative procedure giudiziali. (V 5130/82, mass n 423004; (V 6384/80, mass n 410128; (V Corte cost. 15 maggio 1974).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)