diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2185 del 31/07/1963 (Rv. 263334 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - PROVA - CONTRATTO POSTCORPORATIVO - ONERE DI PRODUZIONE IN GIUDIZIO - INOSSERVANZA - REIEZIONE DELLA DOMANDA - LIMITI - MANCATA CONTESTAZIONE DELL'ALTRA PARTE.*
Stato
decisa il 1963-07-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/263334-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - PROVA - CONTRATTO POSTCORPORATIVO - ONERE DI PRODUZIONE IN GIUDIZIO - INOSSERVANZA - REIEZIONE DELLA DOMANDA - LIMITI - MANCATA CONTESTAZIONE DELL'ALTRA PARTE.*

L'inosservanza dell'Onere di produrre in giudizio il contratto collettivo postcorporativo di cui si chieda il rispetto puo giustificare la reiezione della domanda solo se ne siano contestati ex adverso la esistenza od il contenuto e non puo avere quindi rilievo decisivo se la contestazione si limiti alla sua applicabilita al rapporto dedotto in lite. (V 2689/56, 1660/47).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2067

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)