Sez. 1, Sentenza n. 465 del 24/01/1986 (Rv. 444071 - 01)
ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE - PRINCIPIO DELLA SOSPENSIONE DEGLI INTERESSI DI CUI ALL'ART. 55 DELLA LEGGE FALLIMENTARE - INAPPLICABILITÀ.*
ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE - PRINCIPIO DELLA SOSPENSIONE DEGLI INTERESSI DI CUI ALL'ART. 55 DELLA LEGGE FALLIMENTARE - INAPPLICABILITÀ.*
Il principio della sospensione degli interessi di cui all'art. 55 della legge fallimentare, il quale trova giustificazione nello stato di insolvenza e nella correlativa esigenza di assicurare la par condicio creditorum, non è estensibile alla speciale procedura di liquidazione degli enti pubblici soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956 n. 1404, istituzionalmente preordinata allo accertamento rapido e concentrato dei crediti in funzione del loro integrale soddisfacimento (sempreché, la detta procedura non sfoci, ex art. 15 legge cit, nella liquidazione coatta amministrativa). (V 772/85, mass n 438970; (V 4070/84, mass n 436032).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 55 CORTE COST., Legge 04/12/1956 num. 1404 art. 8 CORTE COST., Legge 04/12/1956 num. 1404 art. 9 CORTE COST., Legge 04/12/1956 num. 1404 art. 14, Legge 04/12/1956 num. 1404 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)