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Sez. 1, Sentenza n. 772 del 05/02/1985 (Rv. 438970 - 01)

ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE - MESSA IN LIQUIDAZIONE - CREDITI NEI CONFRONTI DELL'ENTE - SOSPENSIONE DEL CORSO DEGLI INTERESSI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438970-01

ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE - MESSA IN LIQUIDAZIONE - CREDITI NEI CONFRONTI DELL'ENTE - SOSPENSIONE DEL CORSO DEGLI INTERESSI - ESCLUSIONE.*

Con riguardo a credito pecuniario nei confronti di un ente pubblico, il corso degli interessi non resta sospeso dalla data della messa in liquidazione dell'ente medesimo, secondo la procedura prevista dalla legge 4 dicembre 1956 n. 1404 e per ragioni diverse da un'accertata o presumibile incapienza del suo patrimonio, né il principio della sospensione degli interessi di cui all'art. 55 della legge fallimentare, il quale trova giustificazione nello stato di insolvenza e nella correlativa esigenza di assicurare la "par condicio creditorum", è estensibile a procedure liquidatorie di persone giuridiche, pubbliche o private, prescindenti da detta insolvenza.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 55 CORTE COST., Legge Falliment. art. 201 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 201 CORTE COST., Legge 04/12/1956 num. 1404 art. 8 CORTE COST., Legge 04/12/1956 num. 1404 art. 9 CORTE COST., Legge 04/12/1956 num. 1404 art. 10, Legge 04/12/1956 num. 1404 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)