diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1269 del 04/03/1981 (Rv. 411853 - 01)

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - INDENNITA - IN CASO DI CESSAZIONE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1981-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411853-01

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - INDENNITA - IN CASO DI CESSAZIONE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Per il principio di specialita di cui all'art 1 cod nav, il giudice, nella Determinazione dell'indennita in caso di risoluzione del rapporto spettante al personale cui si applica il codice della navigazione, deve fare esclusivo riferimento non all'art 2121 cod civ, ma all'art 923 cod nav per il quale le indennita fisse e continuative sono computabili ai fini della Determinazione delle indennita commisurate alla retribuzione solo in quanto siano a tal fine indicate dalle norme collettive o dai contratti collettivi di diritto comune.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Preleggi art. 14, Cod. Navig. art. 1, Cod. Navig. art. 923

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)