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Sez. L, Sentenza n. 7001 del 27/11/1986 (Rv. 449087 - 01)

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - INDENNITÀ - DETERMINAZIONE - IN CASO DI CESSAZIONE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO - DISCIPLINA APPLICABILE - ART. 923 COD. NAV. - INDIVIDUAZIONE DELLE INDENNITÀ - FISSE E CONTINUATIVE FACENTI PARTE DELLA RETRIBUZIONE - RIFERIMENTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - NECESSITÀ - CONSEGUENZE - FATTISPECIE RELATIVA AL COMPUTO DELL'INDENNITÀ DI MISSIONE PER I PILOTI.*
Stato
decisa il 1986-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449087-01

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - INDENNITÀ - DETERMINAZIONE - IN CASO DI CESSAZIONE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO - DISCIPLINA APPLICABILE - ART. 923 COD. NAV. - INDIVIDUAZIONE DELLE INDENNITÀ - FISSE E CONTINUATIVE FACENTI PARTE DELLA RETRIBUZIONE - RIFERIMENTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - NECESSITÀ - CONSEGUENZE - FATTISPECIE RELATIVA AL COMPUTO DELL'INDENNITÀ DI MISSIONE PER I PILOTI.*

In tema di rapporto di lavoro della gente dell'aria - che non è regolato né dalla legge 15 giugno 1966 n. 604, né dalla legge n. 300 del 1970, se non nei limiti delle norme inderogabili - con riguardo al trattamento di fine rapporto non trova applicazione il principio di onnicomprensività ex art. 2121 cod. civ. (richiamato dall'art. 18 stat. Lavoratori) bensì la disposizione dell'art. 923 cod. nav. - secondo cui quando un'indennità è commisurata alla retribuzione stabilita nel contratto di lavoro si intendono compresi nella stessa lo stipendio, o paga base, e le altre indennità di carattere fisso e continuativo a tal fine indicate dalle norme collettive - affidando alla contrattazione collettiva, anche di diritto comune, di individuare quali tra le indennità fisse e continuative facciano parte della retribuzione, con la conseguenza che, se il contratto collettivo precisa che la retribuzione è costituita soltanto da alcuni determinati elementi, rimane esclusa ogni altra indennità seppur di natura retributiva. (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito il quale, nel quantificare il risarcimento del danno spettante ad un pilota illegittimamente licenziato, aveva computato anche l'indennità di missione, a tal fine facendo riferimento al criterio della retribuzione omnicomprensiva prevista dall'art. 2121 cod. civ. e richiamata dall'art. 18 stat. Lavoratori senza tener presente che la contrattazione collettiva per i piloti prevedeva che la retribuzione fosse costituita unicamente dallo stipendio, dalla contingenza e da una quota aggiuntiva dell'indennità operativa). (V 1269/81, mass n 411853).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Cod. Navig. art. 923, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)