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Sez. 2, Sentenza n. 9341 del 17/03/1989 Ud. (dep. 05/07/1989) Rv. 181747 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - NATURA SOGGETTIVA - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - APPLICABILITÀ - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1989-03-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/181747-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - NATURA SOGGETTIVA - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - APPLICABILITÀ - ESTREMI.*

L'attenuante del risarcimento del danno è di natura soggettiva e in caso di concorso di più persone nel reato spetta singolarmente ai compartecipi che hanno contribuito al risarcimento. Ne consegue che non può concedersi detta attenuante ai compartecipi qualora la parte lesa attesti in una dichiarazione scritta di essere stata integralmente risarcita senza indicare il soggetto da cui ha ottenuto il risarcimento stesso e la suddetta dichiarazione sia stata prodotta nel dibattimento dal difensore dell'unico imputato confesso e nessuna dichiarazione sia stata resa dal difensore degli altri imputati, rimasti sempre sulla negativa, in ordine alla commissione del reato. (V mass n 101718; (V mass n 108933; (V mass n 147707, sulla prima parte della massima).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 n. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)