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Sez. 5, Sentenza n. 11853 del 02/05/2024 (Rv. 671232-01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | TARSUAree scoperte - Nozione - Tassazione delle aree comprese nell'ambito portuale - Categoria comprendente ormeggi e spazi acquei - Omessa previsione - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671232-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

In tema di TARSU, la nozione di aree scoperte di cui all'art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993 si riferisce a tutte le estensioni o superfici spaziali, comunque utilizzabili e concretamente utilizzate, indipendentemente dal supporto, solido o liquido, di cui l'estensione medesima è composta e dal mezzo, terrestre o navale, utilizzato per fruirvi, sicché è irrilevante, ai fini della tassazione delle aree comprese nell'ambito portuale, l'omessa previsione, nel regolamento comunale, tra le superfici tassabili, di una specifica categoria comprendente gli ormeggi o gli spazi acquei. (Nella

specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto valido l'atto impositivo del Comune relativo alla concessione demaniale di un pontile galleggiante per l'ormeggio e la manovra di imbarcazioni nello specchio d'acqua antistante la banchina del porto, sul presupposto che gli specchi d'acqua erano ricompresi nel territorio comunale ai fini della soggezione alla TARSU sin da epoca antecedente l'espressa previsione di tale categoria nel regolamento dell'Unione di Comuni).

Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)