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Sez. T, Ordinanza n. 511 del 09/01/2026 (Rv. 677697-01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Aree scoperte - Nozione - Tassazione delle aree comprese nell'ambito portuale - Categoria comprendente ormeggi e spazi acquei - Omessa previsione - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677697-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la nozione di "aree scoperte", di cui all'art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993, non si esaurisce nella sola terraferma, ma comprende ogni estensione o superficie spaziale, solida o liquida, comunque suscettibile di utilizzazione e concretamente utilizzata da una comunità umana che produca rifiuti urbani, con la conseguenza che, ai fini della tassazione delle aree comprese nell'ambito portuale, è irrilevante la mancata previsione, nel regolamento comunale, di una specifica categoria relativa agli ormeggi o agli spazi acquei. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto dovuta la TARSU anche per gli spazi "non solidi" di un porto turistico destinati allo stazionamento delle imbarcazioni da diporto, in quanto anch'essi idonei a produrre rifiuti).

Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)