Sez. 1, Sentenza n. 68 del 26/01/1971 Ud. (dep. 27/07/1971) Rv. 118832 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - DENUNZIA PENALE - NON E NECESSARIA - DENUNZIA IN CORSO DI INTERROGATORIO - SUFFICIENZA.*
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - DENUNZIA PENALE - NON E NECESSARIA - DENUNZIA IN CORSO DI INTERROGATORIO - SUFFICIENZA.*
La sussistenza del delitto di calunnia non e subordinata alla enunciazione di una accusa contenuta in una formale denunzia essendo sufficiente la volontaria comunicazione, fatta con qualsiasi mezzo ed in qualsiasi modo (e quindi anche nel corso di un interrogatorio), alla autorita giudiziaria oppure ad altra che a quella abbia l'Obbligo di riferirne, di un comportamento criminoso ad opera di una determinata persona. (V 114049, anno 1970).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)