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Sez. 6, Sentenza n. 9715 del 04/05/1982 Ud. (dep. 21/10/1982) Rv. 155723 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - DENUNCIA FORMALE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - FORME DI INCOLPAZIONE: DIRETTA, INDIRETTA, INTERMEDIA.*
Stato
decisa il 1982-05-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/155723-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - DENUNCIA FORMALE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - FORME DI INCOLPAZIONE: DIRETTA, INDIRETTA, INTERMEDIA.*

Per la sussistenza del delitto di calunnia non occorre una denuncia in senso formale, ma basta che siano portate a conoscenza dell'autorità giudiziaria o di altre autorità che ad esse hanno l'Obbligo di riferire circostanze idonee ad indicare taluno come colpevole di un fatto costituente reato. La norma di cui all'art. 368 cod. pen. comprende una duplice Forma di incolpazione: quella formale o diretta, consistente nella esplicita designazione del denunciato e quella reale o indiretta, consistente nella simulazione a carico di taluno non precisamente indicato, ma identificabile, delle tracce di un determinato reato; essa può tuttavia assumere una Forma intermedia, come nell'ipotesi in cui si indicano particolari circostanze che inducono alla Determinazione dell'autore dell'inesistente reato. (Conf mass n 149809; (Conf mass n 148750; (Conf mass n 143176; (Conf mass n 088630; (Conf mass n 118832; (Conf mass n 114049; (Conf mass n 106633).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)