Sez. U, Sentenza n. 27183 del 28/12/2007 (Rv. 601193 - 01)
SOCIETÀ - FUSIONE - EFFETTI | Fusione per incorporazione anteriore al d.lgs. n. 6 del 2003 - Successione a titolo universale da parte della società incorporante - Mancata dichiarazione dell'estinzione della società incorportata nel corso del giudizio di merito - Giudizio di cassazione - Costituzione dell'incorporante - Ammissibilità.
SOCIETÀ - FUSIONE - EFFETTI
A seguito di fusione mediante incorporazione avvenuta prima della riforma del diritto societario di cui al d.lgs. n. 6 del 2003 ed all'introduzione dell'art. 2504 bis cod. civ., che realizza una situazione giuridica corrispondente a quella della successione universale, la società incorporante legittimamente può costituirsi nel giudizio di cassazione, anche se la successione a seguito di fusione si sia verificata nel corso di precedente fase del giudizio, nella quale non sia stata dichiarata in udienza, o notificata, l'estinzione della società incorporata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2504, Cod. Civ. art. 2504 bis, Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)