Sez. 3, Sentenza n. 3805 del 06/06/1988 (Rv. 459042 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD PROCESSUM - VENIR MENO PER MORTE O PER ALTRA CAUSA DI UNA DELLE PARTI - PROSECUZIONE DEL PROCESSO DA PARTE E NEI CONFRONTI DEL SUCCESSORE A TITOLO UNIVERSALE - ACQUISTO DELLA QUALITÀ DI EREDE - NECESSITÀ - QUESTIONE RELATIVA - NATURA - GIUDIZIO DI CASSAZIONE - PRECLUSIONE - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD PROCESSUM - VENIR MENO PER MORTE O PER ALTRA CAUSA DI UNA DELLE PARTI - PROSECUZIONE DEL PROCESSO DA PARTE E NEI CONFRONTI DEL SUCCESSORE A TITOLO UNIVERSALE - ACQUISTO DELLA QUALITÀ DI EREDE - NECESSITÀ - QUESTIONE RELATIVA - NATURA - GIUDIZIO DI CASSAZIONE - PRECLUSIONE - LIMITI.*
La disposizione dell'art. 110 cod. proc. civ. - secondo cui quando la parte vien meno per morte o per altra causa, il processo è proseguito dal successore a titolo universale o nei suoi confronti - presuppone, per la prosecuzione del processo da parte o nei confronti di tale soggetto, l'acquisto della qualità di erede - per avere validamente accettato l'eredità o personalmente o per il tramite del legale rappresentante - e, quindi, l'acquisto della titolarità, attiva o passiva, del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che la questione se tale soggetto sia o meno erede, risolvendosi nella questione della titolarità, attiva o passiva, del rapporto, non attiene alla legitimatio ad causam, ma al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'Onere deduttivo e probatorio della parte interessata, con lo ulteriore conseguenza che la suddetta questione non può essere rilevata d'ufficio né sollevata per la prima volta in Sede di legittimità qualora, decisa, anche solo implicitamente, dal giudice in primo grado, non sia stata proposta in appello, ostandovi la preclusione derivante dal giudicato interno. (V 957/86, mass n 444480; (V 4736/86, mass n 447440; (V 7634/86, mass n 449644).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 110
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)