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Sez. 2, Sentenza n. 9304 del 09/11/1994 (Rv. 488462 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA - IN GENERE | Riferimento dell'impossibilità alla prestazione - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1994-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488462-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA - IN GENERE

La sopravvenuta impossibilità che, ai sensi dell'art. 1256 cod. civ., estingue l'obbligazione, è quella che concerne direttamente la prestazione e non quella che pregiudica le possibilità della sua utilizzazione da parte del creditore (nella specie, l'acquirente di un forno da installare in un panificio aveva rifiutato di dare esecuzione al contratto sostenendo che, non avendo ottenuto le autorizzazioni necessarie per l'ampliamento dei locali, non aveva la possibilità di utilizzazione del forno).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1463

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)