Sez. 1, Sentenza n. 232 del 12/01/1999 (Rv. 522198 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ATTIVITÀ SOGGETTE A VIGILANZA SANITARIA - PRODOTTI CHIMICI E PREPARATI FARMACEUTICI - IN GENERE | Carico e scarico delle specialità medicinali ad uso veterinario - Registrazione - Disciplina e modalità.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ATTIVITÀ SOGGETTE A VIGILANZA SANITARIA - PRODOTTI CHIMICI E PREPARATI FARMACEUTICI - IN GENERE
In tema di registro di carico e scarico delle specialità medicinali ad uso veterinario, la facoltà accordata dalla circolare del Ministero della Sanità n. 7 del 9 marzo 1992 (capo D, n. 3) di utilizzare (per le registrazioni, prescritte dall'art. 31, comma quinto, del D.Lgs n. 119 del 1992) "i registri vidimati o appositi tabulati elettrocontabili validi ai fini delle registrazioni fiscali già in uso da parte delle aziende, farmacie e grossisti" non comporta un rinvio indiscriminato alla disciplina originaria di tali registrazioni ed, in particolare, per quanto attiene ai registri IVA, al decreto del Ministro delle Finanze 11 agosto 1975, il quale dispone, all'art. 1, che "le registrazioni di cui agli artt. 23, 24, 25 e 39, secondo comma, del d.P.R. n. 63 del 1972, e successive modificazioni, qualora il contribuente utilizzi direttamente macchine elettrocontabili ovvero si avvalga, per l'elaborazione dei dati, di centri elettrocontabili gestiti da terzi, possono essere eseguite entro sessanta giorni dalla data di effettuazione delle operazioni".
Riferimenti normativi: Circ. Minist. Sanità 09/03/1992, Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 119 art. 31 com. 5, DM Finanze 11/08/1975 art. 1, DPR 26/10/1972 num. 63
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)