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Sez. 1, Ordinanza n. 7194 del 16/05/2002 (Rv. 558141 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ATTIVITÀ SOGGETTE A VIGILANZA SANITARIA - SPECIALITÀ MEDICINALI (PRODUZIONE E COMMERCIO) - IN GENERE | Medicinali ad uso veterinario - Omessa registrazione da parte del titolare di una scuderia di cavalli - Violazione dell'art.33, comma primo, del D.Lgs. 119/1992 - Configurabilità - Conseguenze in tema di competenza a conoscere dell'opposizione alla sanzione amministrativa irrogata ex art. 33 cit..
Stato
decisa il 2002-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558141-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ATTIVITÀ SOGGETTE A VIGILANZA SANITARIA - SPECIALITÀ MEDICINALI (PRODUZIONE E COMMERCIO) - IN GENERE

L'omessa registrazione, da parte del titolare di una scuderia di cavalli da corsa, di medicinali veterinari integra gli estremi della violazione di cui all'art. 33 comma primo del D.Lgs. n.119 del 1992 (relativa alla somministrazione di medicinali veterinari ad animali destinati alla produzione di alimenti), norma che, avendo ad oggetto la "violazione di disposizioni in materia di igiene degli alimenti" implica la competenza del tribunale (e non del giudice di pace) a conoscere dell'eventuale opposizione alla sanzione amministrativa irrogata dalla P.A. al contravventore, giusta disposto dell'art. 22 bis D.Lgs. n. 119 del 1992 citato.

Riferimenti normativi: Legge 27/01/1992 num. 119 art. 33 com. 1, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)