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Sez. 3, Sentenza n. 4087 del 12/12/1975 (Rv. 378394 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - CONSEGUENTE RIDUZIONE DEL DANNO RISARCIBILE - MANCATA SPECIFICA DEDUZIONE - IRRILEVANZA - CONTESTAZIONE DELLA PROPRIA RESPONSABILITA E PROSPETTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI FATTO DENOTANTI IL CONCORSO PREDETTO - SUFFICIENZA - FATTISPECIE (RESPONSABILITA PER COSE IN CUSTODIA).*
Stato
decisa il 1975-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378394-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - CONSEGUENTE RIDUZIONE DEL DANNO RISARCIBILE - MANCATA SPECIFICA DEDUZIONE - IRRILEVANZA - CONTESTAZIONE DELLA PROPRIA RESPONSABILITA E PROSPETTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI FATTO DENOTANTI IL CONCORSO PREDETTO - SUFFICIENZA - FATTISPECIE (RESPONSABILITA PER COSE IN CUSTODIA).*

In tema di responsabilita per danni, sia contrattuale che extracontrattuale, ed ancorche fondata su una presunzione di legge (nella specie, ai sensi dell'art 2051 cod civ), il concorso di colpa del creditore puo essere rilevato dal giudice del merito, per gli effetti di cui all'art 1227 cod civ;(riduzione del risarcimento), quando il debitore, pur non avendo specificamente dedotto che l'entita del danno risarcibile debba essere ridotta in considerazione della presenza di un fatto colposo del danneggiato, abbia, nel contestare la propria responsabilita, ritualmente prospettato al giudice stesso gli elementi di fatto dai quali sia desumibile la ricorrenza dell'indicata concausa del danno. (V 672/66, mass n 321337).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)