Sez. 2, Sentenza n. 672 del 10/03/1966 (Rv. 321337 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - RILEVABILITA D'UFFICIO - INSUSSISTENZA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - RILEVABILITA D'UFFICIO - INSUSSISTENZA.*
Quando si prende in considerazione la colpa dell'autore del danno, si prende, per cio stesso, in considerazione anche la colpa eventuale del danneggiato, in quanto le colpe dei due soggetti si fronteggiano e la gravita della colpa dell'uno va posta in correlazione con la gravita della colpa dell'altro, ai fini di accertare l'entita dell'efficienza causale del fatto colposo del debitore dell'indennizzo. Tuttavia, il concorso di colpa del danneggiato puo essere rilevato dal giudice, sempre che il debitore dell'indennizzo, pur non avendo specificamente dedotto che l'entita del danno risarcibile debba essere ridotta in considerazione della presenza di un fatto colposo del danneggiato, abbia ritualmente prospettato al giudice del merito gli elementi di fatto dai quali si possa desumere la ricorrenza della detta concausa del danno.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)