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Sez. 4, Sentenza n. 8991 del 10/01/2003 Cc. (dep. 25/02/2003) Rv. 223644 - 01

PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - COSTITUZIONE - IN GENERE | Intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento - Rilevanza sull'ammissibilità della costituzione di parte civile - Esclusione - Regolamentazione delle spese - Condizioni.
Stato
decisa il 2003-01-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223644-01

PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - COSTITUZIONE - IN GENERE

Non influisce sull'ammissibilità della costituzione di parte civile la circostanza che il diritto al risarcimento del danno si sia prescritto per il decorso dell'intero termine quinquennale stabilito per l'azione civile da responsabilità extracontrattuale, trattandosi di circostanza che rileva ope exceptionis solo nella fase di merito e non nell'ambito delle questioni preliminari, sicché la permanenza in giudizio della parte civile impone la condanna dell'imputato patteggiante alle spese in suo favore, salva la possibilità della compensazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 80 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 80 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)