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Sez. 5, Sentenza n. 11961 del 21/06/2012 Ud. (dep. 14/03/2013) Rv. 256281 - 01

PARTE CIVILE - DANNI | Esercizio azione civile nel processo penale - Prescrizione - Disciplina prevista per il reato - Applicabilità - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-06-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256281-01

PARTE CIVILE - DANNI

L'azione civile esercitata nel processo penale soggiace alle regole proprie della prescrizione penale, di guisa che ad essa sono applicabili anche gli istituti della sospensione e della interruzione di cui agli artt. 159 e 160 cod. pen., con la conseguenza che fruisce non solo del termine di prescrizione quinquennale (o superiore se per il reato è previsto un più lungo termine), ma anche del prolungamento dei termini conseguenti ad eventi interruttivi e sospensivi della prescrizione penale. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la prescrizione dell'azione civile in un caso in cui la costituzione di parte civile era avvenuta ritualmente sei anni dopo la commissione del reato di minaccia).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 159 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 160 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)