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Sez. 1, Sentenza n. 1834 del 07/10/1970 (Rv. 347816 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITA ED I VIZI DELL'OPERA - PER ROVINA E DIFETTI DI EDIFICI - DIFFERENZA DI DISCIPLINA - REGOLE COMUNI - RICONOSCIMENTO DEI VIZI DA PARTE DELL'APPALTATORE - OBBLIGO DI DENUNCIA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1970-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347816-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITA ED I VIZI DELL'OPERA - PER ROVINA E DIFETTI DI EDIFICI - DIFFERENZA DI DISCIPLINA - REGOLE COMUNI - RICONOSCIMENTO DEI VIZI DA PARTE DELL'APPALTATORE - OBBLIGO DI DENUNCIA - ESCLUSIONE.*

La responsabilita dell'appaltatore per la difformita e i vizi della opera (art 1667 cod civ) e quella per la rovina e i gravi difetti degli edifici (art 1669 cod civ), pur essendo regolata dal codice civile in maniera autonoma, costituiscono l'una e l'altra manifestazioni particolari e tipiche della generale e ordinaria responsabilita dello appaltatore per la buona riuscita dell'opera. Da tale comune radice discende la conseguenza che la disciplina dei due tipi di responsabilita differisce solo in quei specifici punti per i quali la legge pone delle Disposizioni particolari, mentre per tutti gli aspetti non regolati appositamente si applicano all'un tipo di responsabilita le regole comuni all'altro. Fra tali regole certamente rientra quella del capoverso dell'art 1667 la dove e detto che la denuncia (da parte del committente) non e necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformita o i vizi dell'opera.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669, Cod. Civ. art. 1667

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)