Sez. 2, Sentenza n. 4936 del 18/08/1981 (Rv. 415699 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE - RESPONSABILITÀ EX ART. 1667 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZE - RICONOSCIMENTO DEI DIFETTI ED IMPEGNO DEL COSTRUTTORE DI PROVVEDERE ALLA LORO ELIMINAZIONE - EFFETTI.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE - RESPONSABILITÀ EX ART. 1667 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZE - RICONOSCIMENTO DEI DIFETTI ED IMPEGNO DEL COSTRUTTORE DI PROVVEDERE ALLA LORO ELIMINAZIONE - EFFETTI.*
I principi che regolano la responsabilità dell'appaltatore ex art. 1667 cod. civ. per le difformità ed i vizi dell'opera sono applicabili anche nell'ipotesi di responsabilità per la rovina ed i gravi difetti dell'edificio, prevista dall'art.1669 cod. civ. e, pertanto, il riconoscimento di tali difetti e l'impegno del costruttore di provvedere alla loro eliminazione - che non richiedono forme determinate e possono, quindi, risultare anche da fatti concludenti desumibili dalle stesse riparazioni eseguite sull'opera realizzata - concretano elementi idonei ad ingenerare un nuovo rapporto di garanzia che, pur restando circoscritto ai difetti che si manifestino in dieci anni dall'originario compimento dell'opera, si sostituisce a quello originario e che, conseguentemente, da un lato impedisce il decorso della prescrizione dell'Azione di responsabilità, stabilita in un anno dalla denuncia, in base all'ultimo comma del citato art. 1669 cod. civ., e, dall'altro lato lascia impregiudicata, qualora il difetto - nonostante le riparazioni apportate - riemerga prima che siano decorsi i dieci anni a cui, in applicazione di detta norma, deve restare commisurata la responsabilità del costruttore, la possibilità di fare valere ulteriormente la garanzia ivi prevista. (V. 3475/76, mass. N. 382228; (V. 2664/76, mass. N. 381442; (V. 1834/70, mass. Nn. 347816 e 347817).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1669
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)