Sez. L, Sentenza n. 13190 del 07/12/1991 (Rv. 474946 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Interpretazione | Delle disposizioni collettive in tema di retribuzioni normali come base di calcolo delle competenze indirette - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relative al c.c.n.l. per gli autoferrotranvieri del 23 luglio 1976.
Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Interpretazione
L'interpretazione, da parte del giudice del merito, di disposizioni collettive di diritto comune in tema di determinazione della retribuzione normale, da prendere a base ai fini della liquidazione di competenze indirette, è incensurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata ed immune da violazioni delle regole legali di ermeneutica contrattuale. (Nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto, ai sensi del c.c.n.l. per gli autoferrotranvieri del 23 luglio 1976, che le mensilità aggiuntive, la gratifica pasquale ed il c.d. elemento distinto rientrassero nella normale retribuzione sia ai fini del calcolo della maggiorazione per il lavoro prestato nei giorni festivi infrasettimanali che ai fini della determinazione delle indennità di trasferta e di diaria.)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)